Quando:
Cessione di fabbricato:
- Quando viene ceduto in uso esclusivo la proprietà o il godimento di un immobile o parte di esso, per un periodo superiore ad 1 mese.
NOTE:
- Non fare in caso di:
- Semplice ospitalità
- Compravendita (DL n.70/2011 convertito in legge 106/2011)
- Locazione se optato per cedolare secca e solo per contratti tra privati (Dlgs n.23/2011)
Dichiarazione di ospitalità:
- Quando si alloggia o si ospita un cittadino extra-comunitario o apolide, indipendentemente dalla durata.
- Deve essere fatta per tutti i cittadini extra-comunitari che hanno la maggiore età compresi i familiari.
- La cessione di fabbricato assolve all’obbligo della dichiarazione di ospitalità.
Chi:
- Le dichiarazioni devono essere fatte da chi detiene legalmente l’immobile.
- Nel caso in cui la dichiarazione sia compilata, sottoscritta e consegnata, a nome del cedente, da un compilatore, quest’ultimo dovrà consegnare:
- Copia della delega sottoscritta dal cedente per la redazione dell’atto
- Copia del documento di identità del delegante (cedente) dalla quale si evinca la corrispondenza della firma apposta sul modulo
Allegati:
- Copia del documento d’identità del cedente e del cessionario (per cittadini extra-comunitari copia permesso di soggiorno).
Termine per la presentazione:
Cessione di fabbricato: entro 48 ore dalla consegna dell’immobile. Dichiarazione di ospitalità: entro 48 ore dal momento in cui si ospita il cittadino extra-comunitario.
Sanzioni:
Cessione di fabbricato: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1549. Dichiarazione di ospitalità: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Dove:
- La comunicazione va presentata all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l’immobile in triplice copia.
- La comunicazione può essere effettuata anche per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso per il calcolo del termine di presentazione, farà fede il timbro postale.
- In caso di invio per posta il cedente dovrà trattenere una copia del modulo da esibirsi, unitamente alla ricevuta postale di ritorno, quale attestazione dell’avvenuto adempimento.