Ordinanza sulle alberature lungo la linea ferroviaria

Ordinanza sulle alberature lungo la linea ferroviaria a carico di tutti i proprietari di terreni confinanti con la ferrovia stessa.

Data:

14 giugno 2024

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Descrizione

E’ stata pubblicata un’ordinanza del sindaco (N° 87 del 12-06-2024)  in merito alle alberature lungo la linea ferroviaria a carico di tutti i proprietari di terreni confinanti con la ferrovia stessa.
Il provvedimento è relativo all’estrema importanza delle azioni preventive necessarie a scongiurare il verificarsi di eventi incendiari causati dalla caduta di alberi lungo le linee ferroviarie, quali il taglio di rami ed alberi in proprietà privata, che interferiscono con sede ferroviaria.
Le piante che vengono lasciate crescere ad una distanza non conforme, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute prive di vegetazione e sgombre di ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, da parte di proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, creano, infatti, un’evidente situazione di rischio incendio, che minaccia le condizioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario ed espone la linea ferroviaria al pericolo di propagazione del fuoco.
A tal riguardo, si rammenta l’adempimento alle prescrizioni stabilite dagli art. 38, 52, 55, 56 e 63 del DPR 753/1980, allo scopo di garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio ferroviario, tramite il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza per piante e/o depositi di materiale combustibile (ramaglie, foglie secche, ecc.) dalla sede ferroviaria, nonché la creazione, da parte dei proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie, di un’apposita "barriera taglia fuoco", per ridurre il rischio di innesco e di propagazione di incendi.
Per questa ragione le RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha rinnovato l’invito ai Sindaci affinché prestino tutta la collaborazione affinché i proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie adottino gli strumenti più idonei alla rimozione delle pericolosità.
In virtù di ciò i proprietari confinanti con le linee ferroviarie avranno l’obbligo di:
rispettare le distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile, stabilite dai suddetti artt. del DPR 753/80.
tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile come balle di paglia, erbe secche, sterpaglie, ecc. 
circoscrivere il fondo coltivato appena mietuto mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà inoltre essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

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Pagina aggiornata il 14/06/2024